Sicurezza sul lavoro: gli obblighi per evitare infortuni vanno oltre il DVR

LCorte di Cassazione prevede obblighi più stringenti per il datore di lavoro in ordine alle misure volte ad evitare il rischio di infortunio.

Con la sentenza numero 4075 del 3 febbraio 2021 la Corte di Cassazione stabilisce il principio secondo cui, a prescindere da quanto previsto dal DVR, documento di valutazione del rischio, tra gli obblighi in capo al datore di lavoro vi è quello di porre in essere ulteriori cautele per evitare gli infortuni.

È un postulato, questo, che assume una grande rilevanza in riferimento alla posizione di garanzia che riveste il datore di lavoro che, necessariamente, deve assicurare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti in ambiente lavorativo.

Casus belli della sentenza numero 4075 del 3 febbraio 2021 riguarda il grave incidente in cui è rimasto vittima un apprendista che, in occasione di un intervento di manutenzione, è precipitato insieme alla cabina ascensore su cui stava operando.

Il datore di lavoro, risultato responsabile in entrambi i primi gradi di giudizio, si difende adducendo quale motivazione l’assenza di una specifica previsione nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), infatti, è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Tuttavia, trattandosi di un documento che si limita ad individuare i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro, non può essere considerato motivo di esenzione di responsabilità per il datore di lavoro.

Il ricorrente, quindi, nel caso di specie, si è visto respingere l’istanza proprio perché non si può considerare causa esimente da responsabilità la circostanza che il documento della sicurezza non avesse previsto specificamente tale rischio.

Anzi, il non aver contemplato nel documento di valutazione di rischio l’evenienza di un infortunio del genere e non aver, conseguentemente, apportato tutte le misure necessarie, lo rendono “doppiamente” responsabile.

Egli, infatti, da una parte, ha violato il ciato articolo 28, per omessa previsione e, dall’altra l’articolo 17, per omessa valutazione del rischio.

A riguardo, la Corte di legittimità si è espressa in questi termini:

Ed invero, non, può essere infatti posto in dubbio, come fa il ricorrente, che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 28 D.Lgs 81/2008”.