Le misure previste dal Decreto fisco-lavoro in tema di sicurezza | Tabella nuove violazioni e sanzioni | Sospensione attività più facile

Le misure contenute nel decreto Fisco lavoro n. 146 2021 sono state ulteriormente rafforzate con la conversione in legge appena approvata dal Parlamento (il testo è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta).

Le misure prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008.

C’è un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all’ispettorato  e al preposto.

Sospensione attività e obbligo di comunicazione per il lavoro occasionale autonomo

Il decreto interviene  con forti novità  nel sistema sanzionatorio:

  • sospensione dell’attività d’impresa:  in caso di  violazioni gravi  scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
  • riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali, per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale.
  • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 12:00 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle Aziende Sanitarie Locali
  •  Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
    • con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
    • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
  • Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

 

Tabella nuove sanzioni

FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

Maggiori poteri al preposto

  • In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
  • I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
  • Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situazione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati. Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o di una ammenda da 491 a 1474 euro.
  • E’ prevista per la violazione  dell’incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza

  • Equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza
  • Si prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo  per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione  in modo da garantire contenuti minimi e modalità della  formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro

 

fonte: www.fiscoetasse.com